La materia della videosorveglianza è regolamentata da molteplici normative che individuano svariati obblighi in capo ai soggetti che svolgono la loro attività nel settore (progettisti, installatori, utilizzatori di impianti …). Una delle maggiori difficoltà per gli operatori è proprio quella di conoscere le singole normative e, più precisamente, le specifiche disposizioni di legge che, all’interno del testo normativo, si riferiscono alla categoria cui si appartiene.
Ed infatti, considerando il DM 37/08 – disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno di edifici – è possibile individuare prescrizioni normative che si riferiscono, ora ai progettisti (si veda l’art. 5, in base al quale i progetti degli impianti, da elaborare secondo la regola dell’arte, devono contenere almeno gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici, una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche di materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare), ora agli installatori (così l’art. 7 che prevede l’obbligo di rilasciare al committente, al termine dei lavori e previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, la dichiarazione di conformità degli impianti, di cui deve fare parte integrante anche la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto), ora al committente (tenuto, ai sensi dell’art. 8, ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate e ad adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa, tenendo conto delle istruzioni per uso e manutenzione predisposte dall’installatore dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate).
Ugualmente, il D. Lgs. 196/03 (codice privacy) – altra normativa di rilievo in materia di videosorveglianza – prescrive una serie di obblighi per l’impresa committente, titolare del trattamento delle immagini acquisite (si considerino, tra gli altri, l’obbligo di fornire idonea informativa ex art. 13 e di conferire apposite nomine, ex artt. 29 e 30, a coloro che trattano le immagini), ma individua altresì degli obblighi anche per l’installatore (che dovrà rilasciare al committente una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza – si veda punto 25 dell’Allegato B al codice privacy).
Ed anche il D. Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza), nel caso di impianti da collocare in luoghi di lavoro, individua degli adempimenti, ora in capo ai committenti (tenuti ad adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti messi a loro disposizione), ora in capo ai progettisti (tenuti, in base all’art. 22, a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche ed a scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia), ora in capo agli installatori (che, ai sensi dell’art. 24, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza del lavoro).
Sempre in ambito di luoghi di lavoro occorre poi richiamare l’art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) ed il divieto – rivolto al datore di lavoro ma di rilievo anche per l’attività degli installatori – di utilizzare impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo che l’installazione sia richiesta da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza, e comunque solo previo coinvolgimento delle rappresentanze sindacali o dell’ispettorato del lavoro.
Alla luce delle indicazioni fornite, chi opera nel settore della videosorveglianza deve considerare con attenzione la normativa di carattere speciale sopra brevemente richiamata, senza ovviamente dimenticare i profili derivanti dalla nostra disciplina codicistica, e deve adempiere agli obblighi che gli competono, onde evitare di incorrere nelle responsabilità previste nel caso di loro violazione.
Pubblicato su www.federprivacy.it