Il tema della videosorveglianza all’interno degli asili e delle strutture sanitarie per disabili e anziani è stato sempre molto delicato in considerazione dell’esigenza di tutelare la riservatezza dei minori e delle persone anziane o con disabilità ma anche di attivare misure tese a prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, purtroppo frequenti, come a tutti noto attraverso i fatti di cronaca.
Il Disegno di legge 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private)
In tale contesto si inserisce il disegno di legge 897 “Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale”, in corso di esame, al 2 luglio 2019, in commissione del Senato.
In attesa che l’iter del citato disegno di legge si concluda, può essere però interessante analizzare quale sia l’attuale formulazione del testo teso a regolamentare l’installazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili e nelle strutture per disabili e anziani, anche al fine di evitare di pensare che sarà possibile per qualsiasi struttura impiegare direttamente e liberamente tali sistemi.
A tal fine occorre considerare l’art. 4 del disegno di legge citato, modificato anche in seguito alle indicazioni del Garante privacy.
Art. 4
(Regolamentazione dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)
- Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono criptate e conservate per sei mesi, decorrenti dalla data della registrazione, all’interno di un serverdedicato, appositamente installato nella struttura, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell’articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- L’accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale.
- I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
- La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all’area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all’articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all’installazione e all’attivazione dei sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia.
- Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’articolo 1, l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.
- Nelle strutture di cui all’articolo 1 è vietato l’utilizzo di webcam.
- In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o dei provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall’articolo 83 del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Come detto, l’iter di approvazione non è concluso e quindi, ad oggi, l’installazione e utilizzo di sistemi di videosorveglianza può avvenire sulla base dell’applicazione dei principi generali contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD – o General Data Protection Regulation – GDPR), tenendo conto anche di quanto indicato dal Garante privacy nel suo Provvedimento in materia di videosorveglianza del 2010.
La videosorveglianza negli istituti scolastici e luoghi di cura secondo il provvedimento del Garante privacy del 2010
Più precisamente, secondo quanto contenuto nel Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 2010, l’installazione di telecamere presso istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all’educazione.
In tale quadro, secondo quanto indicato nel Garante privacy nel citato provvedimento, può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
Per quanto l’eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti, il Garante privacy, nel citato provvedimento, stabilisce che, stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, è richiesto che il trattamento sia indispensabile sulla base delle specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati e che siano adottate specifiche misure e accorgimenti tese a garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, prestando attenzione, in particolare, all’accesso alle immagini solo dal personale autorizzato e ricordando che i dati sensibili (rectius, particolari), non possono essere diffusi.
Gli adempimenti privacy previsti dalla normativa privacy vigente (Regolamento UE 2016/679 e Codice privacy)
Resta inteso poi che la struttura che decida di installare un sistema di videosorveglianza , dovrà rispettare gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003), per cui, in estrema sintesi, il titolare dovrà:
- effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (in base all’art. 35 del Regolamento) se il sistema di videosorveglianza da installare comporta dei rischi per gli interessati;
- collocare prima del raggio di azione della telecamera un cartello con cui si segnali la presenza del sistema di videosorveglianza e si riportino il nome del titolare, la finalità e le modalità con cui l’interessato possa conoscere tutte le ulteriori informazioni sul trattamento dei dati previste dalla normativa;
- mettere a disposizione delle persone che accedono alle aree videosorvegliate un’informativa completa, contenente tutte gli elementi stabiliti dall’art. 13 del Regolamento;
- individuare le persone autorizzate a visionare e accedere alle immagini e fornire le istruzioni relative alle operazioni di trattamento consentite;
- sottoscrivere apposito accordo sul trattamento dei dati con i soggetti esterni cui sono delegate eventuali attività che comportano la gestione delle immagini per conto del titolare (si pensi a società di vigilanza o professionisti che si occupano della manutenzione dei sistemi);
- proteggere i dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza con misure di sicurezza adeguate ai rischi, prestando attenzione, tra le altre, alla cifratura dei dati, alla gestione di password per l’accesso e al sistema di cancellazione delle immagini registrate allo scadere del termine previsto;
- limitare la conservazione delle immagini a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura o casi in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare o le peculiari esigenze tecniche possono giustificare la conservazione dei dati fino a una settimana o anche per un periodo più ampio previa valutazione di impatto;
- verificare i sistemi e le procedure che consentono di rilevare eventuali violazioni di sicurezza che comportano – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati, tenendo presente l’obbligo di notificare la violazione subita al Garante privacy entro 72 ore, a meno che sia improbabile che la stessa comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- nel caso di lavoratori che possono essere ripresi dal sistema da installare, attivarsi per raggiungere apposito accordo sindacale o, in assenza, per ottenere l’autorizzazione dall’ispettorato del lavoro, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, la cui inosservanza comporta, tra l’altro, anche la violazione del principio di liceità previsto dall’art. 5 del Regolamento.
Il decreto sblocca cantieri
Per completezza si segnala che con il decreto legge 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019, sono previsti fondi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso scuole e struttura socio sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.
Si riporta l’art. 5, che istituisce, come detto, i fondi per l’installazione di tali sistemi.
Art. 5-septies
(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani).
- Al fine di assicurare la piu’ ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’ istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonche’ per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
- Al fine di assicurare la piu’ ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita’, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute e’ istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonche’ per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
- Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
- All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.