Videosorveglianza: cosa fare per finalità non previste nell’autorizzazione?

Videosorveglianza: cosa fare per finalità non previste nell’autorizzazione?

L’installazione di un sistema di videosorveglianza viene effettuata per una o più delle finalità previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale o esigenze organizzative e produttive), così come riportate specificamente nell’accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali o nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro.

Cosa fare nel caso in cui, dopo aver effettuato l’installazione del sistema di videosorveglianza, dovessero sopraggiungere finalità diverse o ulteriori, non considerate nell’accordo sindacale o nell’autorizzazione dell’Ispettorato?

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui una società abbia richiesto e ottenuto l’autorizzazione all’installazione di un sistema di videosorveglianza per finalità legate alla tutela del patrimonio. Qualora, in seguito alle modifiche apportate al processo produttivo e all’aggiornamento della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la società intendesse utilizzare il sistema di videosorveglianza già installato anche per la nuova esigenza collegata alla sicurezza del lavoro, sarebbe tenuta a osservare qualche adempimento?

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento della richiesta di autorizzazione, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa privacy, si dovrebbero informare le rappresentanze sindacali, così da integrare il precedente accordo, oppure, in mancanza, si dovrebbe richiedere all’Ispettorato del lavoro una modifica del provvedimento di autorizzazione.

Come evidenziato nella circolare 5/2018 dell’Ispettorato […] infatti, “l’attività di controllo è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione”.

In concreto, pertanto, un’impresa che abbia ottenuto l’autorizzazione all’installazione di un sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro per una delle finalità indicate nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, qualora dovesse individuare altre esigenze per cui il legislatore considera legittimo il ricorso a sistemi di controllo a distanza, oltre ad osservare gli obblighi derivanti dalla normativa privacy, dovrà coinvolgere le rappresentanze sindacali o, in loro assenza oppure nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, l’Ispettorato del lavoro.

 

Il presente contributo è estratto dal libro “Videosorveglianza nei luoghi di lavoro – Attività consentite secondo la normativa privacy e lo Statuto dei lavoratori” di Roberta Rapicavoli, edito da Teleconsul Editore Spa nel 2020.