Nella circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5 del 19 febbraio 2018 c’è un importante passaggio sull’accesso da remoto alle immagini di un impianto di videosorveglianza installato in luoghi di lavoro.
I sistemi di videosorveglianza di più recente introduzione si basano su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet). Le nuove soluzioni video in tecnologia IP hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza, rendendo possibili funzioni e scenari applicativi inimmaginabili fino a pochi anni fa. I sistemi di videosorveglianza che utilizzano tale tecnologia sono caratterizzati dall’utilizzo di una rete IP, cablata oppure wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio digitali da un computer all’altro attraverso internet; è anche possibile registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata. Inoltre è possibile installare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota. A tal proposito si precisa che, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate. Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
Come indicato nella circolare pertanto:
- il sistema di videosorveglianza – che un’azienda intende installare, previa autorizzazione dell’ispettorato, per esigenze organizzative o produttive, sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale (le sole finalità che legittimano l’installazione dell’impianto, in base all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori) – può prevedere la possibilità di accesso, da postazione remota, alle immagini sia registrate che in tempo reale;
- l’accesso da postazione remota alle immagini in tempo reale deve essere debitamente motivato, rimanendo autorizzabile “solo in casi eccezionali”;
- l’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato e i log di accesso devono essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi.