Telecamere e ripresa di aree condominiali

Telecamere e ripresa di aree condominiali

L’installazione di telecamere di sorveglianza finalizzata alla ripresa di aree condominiali è un argomento sempre di notevole interesse, sia per i privati che abitano in condominio e sentono la necessità di tutelare non solo aree di esclusiva proprietà (come garage, terrazzino, balcone…) ma anche aree comuni (come pianerottolo o scale condominiali), sia per gli installatori, chiamati ad effettuare concretamente gli interventi di installazione del sistema di videosorveglianza.

Quali sono le regole da rispettare per installare telecamere in aree condominiali?

L’installazione di telecamere in aree comuni deve essere approvata dall’assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (c.d. millesimi) dell’edificio (cfr. art. 1122-ter codice civile)

Considerando che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali, il Condominio che abbia approvato l’installazione del sistema di videosorveglianza dovrà osservare tutti i principi e gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, per cui, concretamente, sarà necessario:

  • Prestare attenzione affinché il posizionamento delle telecamere e la definizione del loro raggio d’azione sia limitato agli spazi comuni (cortili, garage …) evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (strade, edifici, negozi …).
  • Apporre i cartelli (informativa breve) prima del raggio d’azione delle telecamere, così che chiunque possa essere a conoscenza della presenza del sistema di videosorveglianza condominiale
  • Rendere disponibile un’informativa contenente tutte le indicazioni del trattamento richieste dalla legge
  • Autorizzare, attraverso apposita lettera di nomina, le persone che possono accedere alle immagini
  • Gestire tutte le misure fisiche e logiche tese ad assicurare la sicurezza dei dati acquisiti attraverso l’impianto

Il singolo condomino non può invece, in autonomia, decidere di installare una telecamera per riprendere aree condominiali e dovrà limitare le riprese alle aree di propria pertinenza.

La ripresa di aree condominiali da parte del singolo condomino

Se però il singolo condomino decide di dotarsi di un sistema con cui riprendere spazi comuni, come il cortile condominiale o il pianerottolo?

In questi casi occorre considerare due diversi profili che spesso vengono confusi e su cui quindi può essere utile soffermarsi.

  • Ripresa di spazi condominiali e violazione della normativa privacy

Il privato che installa telecamere in spazi di esclusiva proprietà e utilizza le immagini per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della normativa privacy (se non per le disposizioni in tema di responsabilità e sicurezza).

Se però la ripresa si estende ad aree comuni e/o di terzi l’esenzione domestica sopra indicata viene meno, con conseguente rischio di violare la normativa privacy.

  • Riprese di spazi condominiali e interferenza illecita nella vita privata

Altro profilo è quello legato al reato di interferenza illecita nella vita privata di cui all’art. 615 bis del codice penale, che punisce “chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614” – ossia nell’abitazione o nei luoghi di privata dimora o loro appartenenze.

Come rilevato dalla giurisprudenza, perché si possa configurare tale reato, occorre che vi sia una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui si svolge la vita privata e pertanto si è escluso che possa integrare il reato di interferenza illecita nella vita privata la condotta di chi effettua, attraverso l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p (cfr. Cass. Pen. 44701/08).

Anche recentemente la Corte di Cassazione Penale, con sentenza 34151 del 2017, ha ribadito che “l’oggetto giuridico della tutela di cui all’art. art. 615 bis presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio”, e ha escluso che le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali possano assolvere alla “funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti”, ritenendo pertanto che la condotta del privato – che aveva installato una telecamera con cui inquadrava una porzione del pianerottolo condominiale e la rampa delle scale – non  integrava il reato di interferenza illecita.

In concreto allora, in casi in cui il privato installa telecamere per riprendere aree condominiali, come indicato anche dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, non si configura il reato di interferenza illecita nella vita privata, ma ciò non esclude eventuali conseguenze relative ad altri profili – non da ultimo quelli relativi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.