Telecamera in aree condominiali: cosa sapere prima dell’installazione

Un privato può installare in aree condominiali una telecamera per garantire la sicurezza della sua proprietà.

Cosa occorre sapere però prima della sua installazione? Quali i limiti e le modalità? Quali gli aspetti su cui concentrare l’attenzione prima di scegliere le caratteristiche tecniche della telecamera da utilizzare?

– Esclusione della normativa in materia di privacy per trattamenti effettuati per fini personali

Se l’installazione della telecamera è effettuata da persona fisica per fini esclusivamente personali e le immagini acquisite non vengono comunicate in modo sistematico a terzi o diffuse, si rientra nella c.d. ipotesi di esenzione domestica di cui all’art. 5 del Codice privacy, per cui il trattamento delle immagini non è soggetto all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, fatte salve le sole disposizioni in tema di responsabilità e sicurezza dei dati.

– Installazione della telecamere in aree comuni solo previa autorizzazione del Condominio

Se la telecamera deve essere installata su aree comuni condominiali occorre ottenere apposita autorizzazione dall’assemblea, che delibera con le maggioranze di cui al comma 2 dell’art. 1136 codice civile (ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

– Riprese limitate alle aree di proprietà

La telecamera deve essere orientata in modo da riprendere le aree di proprietà esclusiva e non anche aree condominiali. Tale aspetto è stato evidenziato anche dal Garante Privacy che, nel Provvedimento in materia di videosorveglianza del 2010, precisa che, anche nei casi in cui non trova applicazione il Codice privacy, “l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini”.

Sulla base di tali indicazioni allora deve essere considerato legittimo il comportamento di un privato che, per garantire la sicurezza della proprietà, installi nel pianerottolo da cui si accede alla propria abitazione, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale, una telecamera (anche se non segnalata da alcun cartello) che inquadri soltanto l’area immediatamente antistante la porta di ingresso dell’appartamento.

– Tribunale di Salerno: rilievo alla possibilità di modificare l’orientamento della telecamera

Occorre allora chiedersi come mai, in un caso come quello descritto, il Tribunale di Salerno, I sez. civ., con ordinanza del 30 aprile 2015, pur accertando la sussistenza delle condizioni di cui sopra, ha accolto il reclamo proposto da un condomino che sosteneva veder lesa la propria riservatezza dall’installazione di una telecamera sopra la porta di ingresso dell’appartamento di altro condomino, e, in totale riforma dell’ordinanza di rigetto della domanda d’urgenza ex art.700 c.p.c., ha ordinato la sua immediata rimozione.

Secondo il Tribunale ha assunto “carattere decisivo la questione sollevata nei motivi di reclamo, relativa alle possibilità di orientamento della telecamera”, le cui caratteristiche tecniche erano tali da consentire a chi l’aveva installata e ne manteneva il controllo di modificare facilmente l’orientamento dell’obiettivo, anche senza agire fisicamente direttamente su di essa.

Il giudice del Tribunale di Salerno ha ritenuto irrilevante la circostanza che la telecamera inquadrasse soltanto l’area immediatamente antistante la porta di ingresso dell’appartamento del condomino che l’aveva installata (come constatato dagli altri condomini e dall’amministratore), sostenendo, appunto, che, in virtù delle caratteristiche tecniche della telecamera era “evidente la sussistenza del concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata della condomina rispetto al godimento ed utilizzo delle parti comuni dell’edificio che rientrano nel possibile angolo visuale della telecamera” e che il requisito del periculum in mora era insito “nel pericolo imminente di pregiudizio ad un bene fondamentale della persona, che attiene alla riservatezza”.

Sulla base di tale pronuncia potrebbe allora affermarsi che sarebbe illegittima l’apposizione di telecamere con caratteristiche tecniche tali da modificarne l’orientamento e l’angolo visuale e si dovrebbe optare per l’installazione di una telecamera fissa.

Ma, seguendo il ragionamento del Tribunale di Salerno, se si dovesse guardare alla “possibilità” di modificare l’orientamento dell’apparecchio, allora anche una telecamera fissa potrebbe, di per sé, essere spostata, almeno fisicamente, e quindi si ricadrebbe in una condizione in cui non potrebbe mai ammettersi l’installazione di una telecamera, a prescindere dal suo corretto orientamento iniziale che potrebbe, appunto, essere successivamente modificato in modo da riprendere non solo le aree di esclusiva proprietà, ma anche le aree comuni.

Peraltro le stesse criticità si estenderebbero a tutti i contesti in cui può essere installata una telecamera entro il rispetto di certi limiti.

Penso ai luoghi di lavoro, dove occorre prestare particolare attenzione, in fase di installazione, al corretto posizionamento della telecamera per evitare, ad esempio di inquadrare zone che non possono essere invece oggetto di ripresa (spogliatoi, zone relax …). In teoria, seguendo il ragionamento del giudice del Tribunale di Salerno, una telecamera, anche se correttamente installata, in quanto facilmente modificabile nel suo orientamento, potrebbe essere considerata illegittima e potrebbe esserne richiesta la rimozione?

E’ evidente che l’ordinanza esaminata, con cui è stato attribuito rilievo, come detto, alla “possibilità di modificare l’orientamento della telecamera”, lascia spazio ad alcune critiche, ma sarà interessante seguire l’eventuale prosieguo del giudizio o comunque verificare se altri giudici decideranno di seguire lo stesso orientamento del Tribunale di Salerno e quale il risvolto pratico nel caso derivante.