La legge 205 del 2021 – entrata in vigore l’8 dicembre 2021 – ha sospeso l’installazione e l’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa specifica della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Come precisato dal legislatore, la sospensione all’installazione e all’utilizzo non si applica nel caso di:
- impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale tramite impiego di dati biometrici e che sono conformi alla normativa vigente
- trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al d.lgs. 51/2018, previo parere favorevole del Garante privacy reso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, a meno che il trattamento sia effettuato dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e di quelle giudiziarie del pubblico ministero (caso in cui il parere del Garante non è richiesto).
Quali le sanzioni nel caso in cui non si rispettasse quanto prescritto dalla norma e, dunque, se, dalla data di entrata in vigore della legge 205 del 2021, si installassero e utilizzassero impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico?
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite, in base al rispettivo ambito di applicazione, dall’articolo 166, comma 1, del codice privacy e dall’articolo 42, comma 1, del d. lgs. 51/2018.