Videosorveglianza con riconoscimento facciale allo Stadio Olimpico

Videosorveglianza con riconoscimento facciale allo Stadio Olimpico

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 338 del 28 luglio 2016, ha accolto la richiesta di verifica preliminare per l’installazione, presso lo Stadio Olimpico, di un sistema di videosorveglianza dotato di funzionalità di riconoscimento facciale.

  • Cos’è un sistema di videosorveglianza con funzione di riconoscimento facciale?

Un sistema di videosorveglianza dotato di software di riconoscimento facciale è un sistema che, utilizzando la biometria, consente di identificare o verificare l’identità di un individuo a partire da una o più immagini che lo ritraggono.

Nel caso sottoposto all’esame del Garante, il riconoscimento tramite apposito software avverrebbe “tramite il confronto delle immagini acquisite al momento del transito nei tornelli di accesso (che a loro volta sono abbinate automaticamente al nominativo riportato sul biglietto) con quelle riprese all’interno dello Stadio durante gli eventi sportivi, in modo da risalire alla reale identità dell’autore di eventuali condotte delittuose”.

  • Perché l’installazione di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale deve essere sottoposta a verifica preliminare del Garante privacy?

In base a quanto previsto dall’art. 17 del codice privacy, il trattamento dei dati che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, prescritti dal Garante nell’ambito di una verifica preliminare.

I trattamenti di dati biometrici presentano certamente dei profili di rischio – richiamati nel citato art. 17 del codice privacy – per cui non possono essere avviati senza un preliminare intervento dell’Autorità per la protezione dei dati personali, a meno che non rientrino nella casistica dei trattamenti espressamente esclusi dall’obbligo di verifica preliminare, ai sensi del provvedimento generale del Garante Privacy in tema di biometria del 12 novembre 2014.

Poiché “la procedura di riconoscimento delle immagini tramite confronto tra quelle riprese all’interno dello stadio durante gli eventi sportivi e quelle acquisite al momento del transito nei tornelli di accesso, che fungono da campione di riferimento, configura un trattamento di dati biometrici che non è compreso nella casistica dei trattamenti esclusi da obbligo di verifica preliminare ai sensi del Provvedimento generale del Garante 12 novembre 2014 sul riconoscimento biometrico e sulla firma grafometrica”, si comprende la motivazione per cui si è invece reso necessario sottoporre a verifica preliminare l’installazione del sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale presso lo Stadio Olimpico.

  • Quali i profili considerati dall’Autorità in sede di verifica preliminare del sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale?

La valutazione del sistema – e del relativo trattamento di dati – deve essere effettuata alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza stabiliti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice privacy).

Secondo quanto indicato nel provvedimento di accoglimento della richiesta di verifica preliminare, il sistema che si intende installare presso lo Stadio Olimpico “trova giustificazione nelle dichiarate finalità perseguite dal Ministero dell’interno-Questura di Roma, vale a dire nell’esigenza di identificare tempestivamente gli autori di gravi episodi di violenza per i quali è anche previsto il  divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) – a prescindere dalle ipotesi di arresto differito, non risultando al momento prorogata la suddetta norma che lo disciplina, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2016 -, nel difficile contesto della gestione dell’ordine pubblico allo Stadio Olimpico”.

Si tratta però di dati il cui corretto utilizzo è necessario al fine di evitare rischi per i diritti e le libertà fondamentali  degli interessati.

Per tale motivo l’Autorità valuta attentamente le modalità di funzionamento del sistema e, pur ritenendo garantito il livello di sicurezza dei dati attraverso le misure di protezione e sorveglianza poste in essere (quali: rete informatica a supporto delle funzionalità della piattaforma separata dalla rete dello stadio e senza punti di connessione con altre reti esterne, conservazione delle immagini per sette giorni e loro cancellazione automatica alla scadenza di tale termine, protezione logica dei dati da un doppio controllo di accesso tramite ordinarie credenziali, ubicazione dei server in una sala dedicata, chiusa da serratura e sistema di accesso con smart card, e dotata di sistema di allarme  …), nell’accogliere la richiesta di verifica preliminare presentata dal Ministero dell’interno-Questura di Roma, prescrive, quali ulteriori misure, che:

a) il sistema sia utilizzato direttamente ed esclusivamente da operatori appartenenti alle forze di polizia, all’esclusivo fine di prevenzione, accertamento e repressione delle condotte per le quali è previsto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ovvero di più gravi reati;

b) le società delle quali si avvale il gestore dell’impianto siano designate responsabili del trattamento (art. 29 del Codice), fermo restando come le persone fisiche che trattano materialmente i dati, in particolare coloro che accedono al sistema per operazioni di manutenzione, devono essere designate incaricate del trattamento e devono essere loro impartite le necessarie istruzioni (art. 30 del Codice);

c) la protezione logica delle immagini sia assicurata da meccanismi di strong authentication.

  • Possibilità di diffusione di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale?

Le ragioni di sicurezza potrebbero certamente determinare una maggiore diffusione di sistemi di videosorveglianza con funzione di riconoscimento facciale.

Tuttavia, così come avvenuto per l’adozione di un tale impianto presso lo Stadio Olimpico, l’installazione di tali sistemi richiede sempre un’attenta valutazione dei diritti e interessi in gioco, sulla base della quale è possibile stabilire se la loro adozione sia o meno necessaria e quali le misure e gli accorgimenti da attivare.

Proprio in ordine all’installazione del sistema di videosorveglianza dotato di riconoscimento biometrico presso lo Stadio Olimpico e, più in generale, all’adozione di tali sistemi in vari contesti in cui sia richiesto un maggiore controllo per ragioni di sicurezza,  si rinvia all’intervista al Presidente  del Garante Privacy del 10 agosto 2016.