Alcune delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza del contagio da Coronavirus prescritte dal DPCM del 17 maggio 2020 ai fini della riapertura delle attività economiche e produttive comportano un trattamento di dati personali e pertanto devono essere attuate nel rispetto di quanto disposto dalla normativa privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003).
Prenotazione e conservazione dell’elenco dei clienti
Nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive contenute negli allegati al DPCM del 17 maggio 2020 (e, specificamente, nell’allegato n. 17), è stabilito che ristoratori, gestori di palestre e piscine, esercenti attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) ed operatori nel settore dei servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) gestiscano gli accessi tramite prenotazioni e mantengano l’elenco dei clienti per 14 giorni.
Il titolare dell’attività, nell’acquisire e conservare i dati personali dei clienti, deve prestare attenzione ai profili privacy e, per operare nel rispetto della normativa, è tenuto a:
- fornire al cliente, in fase di acquisizione dei dati, l’informativa privacy;
- acquisire unicamente i dati identificativi e di contatto necessari per identificare il cliente;
- trattare i dati per le sole finalità connesse al contenimento del contagio;
- custodire i dati per 14 giorni con adeguate misure di sicurezza;
- non divulgare i dati all’esterno, fatte salve le sole comunicazioni alle Autorità competenti a fronte di specifiche richieste cui il titolare è tenuto, per legge, a dar seguito;
- al termine dei 14 giorni, eliminare i dati attraverso la distruzione dei supporti cartacei contenenti l’elenco dei clienti e/o la cancellazione sicura dei file archiviati sui sistemi informatici;
- autorizzare ed istruire il personale che si occupa delle operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, eventuale comunicazione, cancellazione).
Misurazione della temperatura corporea dei clienti
Nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive è prevista anche la possibilità per ristoratori, gestori di palestre e piscine, esercenti attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), operatori nel settore dei servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) e ulteriori soggetti espressamente indicati (come, ad esempio, strutture ricettive ed esercenti nel commercio al dettaglio) di misurare la temperatura corporea dei clienti, impedendone l’accesso in caso di valore superiore a 37,5 ° C.
Il titolare dell’attività che adotta tale misura, tratta un dato personale particolare (dato relativo alla salute) ed è tenuto, anche in tal caso, a prestare attenzione ai profili privacy.
In concreto, per operare nel rispetto della normativa, deve:
- fornire al cliente, in fase di rilevazione dei dati, l’informativa privacy;
- astenersi dal registrare il valore della temperatura, anche qualora superiore alla soglia indicata (in quanto, per i clienti non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del negato accesso);
- adottare le adeguate misure di sicurezza;
- autorizzare ed istruire il personale che si occupa delle operazioni di trattamento (rilevazione).