Regolamento sull’intelligenza artificiale: pratiche di IA vietate dal 2 febbraio 2025

Regolamento sull’intelligenza artificiale: pratiche di IA vietate dal 2 febbraio 2025

Il Regolamento sull’intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689 – AI Act) individua le pratiche di IA vietate al capo II, che trova applicazione dal 2 febbraio 2025.

Quali sono le pratiche di IA vietate

L’art. 5 del Regolamento sull’intelligenza artificiale stabilisce che sono vietate le seguenti pratiche di IA:

a)  l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un’altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo;

b)  l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l’obiettivo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un’altra persona un danno significativo;

c)  l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di sistemi di IA per la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi gli scenari seguenti: i) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti; ii) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità;

d)  l’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di un sistema di IA per effettuare valutazioni del rischio relative a persone fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità; tale divieto non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un’attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un’attività criminosa;

e)  l’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso;

f) l’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove l’uso del sistema di IA sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza;

g)  l’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale; tale divieto non riguarda l’etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, come le immagini, sulla base di dati biometrici o della categorizzazione di dati biometrici nel settore delle attività di contrasto;

h)  l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a meno che, e nella misura in cui, tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti: i)  la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse;  ii)  la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico; iii)  la localizzazione o l’identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini dello svolgimento di un’indagine penale, o dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una sanzione penale per i reati di cui all’allegato II, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.

Restano poi fermi, come espressamente indicato al comma 8 dell’art. 5 del Regolamento sull’intelligenza artificiale, i divieti che si applicano qualora una pratica di IA violi altre disposizioni di diritto dell’Unione.

Suggerimenti pratici

In vista dell’applicazione, dal prossimo 2 febbraio 2025, del capo II del Regolamento sull’intelligenza artificiale che – come detto – individua le pratiche di IA vietate (perchè a rischio inaccettabile) e a fronte degli obblighi – di prossima applicazione –  che dovranno essere osservati per i sistemi di IA ad alto rischio e per quelli che presentano rischi limitati, si suggerisce di:

  • redigere un inventario dei sistemi di IA utilizzati, classificandoli secondo le categorie di rischio definite dal Regolamento sull’intelligenza artificiale;

  • interrompere l’uso dei sistemi IA con rischio inaccettabile;

  • iniziare a valutare gli obblighi previsti dal Regolamento sull’intelligenza artificiale per i sistemi di IA ad alto rischio e per quelli che presentano rischi limitati per pianificare le attività da svolgere.

 

4 Febbraio 2025:

La Commissione europea pubblica le Linee Guida sulle pratiche di IA vietate ai sensi del Regolamento UE 2024/1689