E’ sempre più frequente imbattersi in concorsi a premio on line, ossia manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti dipende dalla sorte e/o dall’abilità o capacità dei concorrenti.
I concorsi a premio rappresentano infatti degli utili strumenti di marketing e in molti prediligono il canale del web per svolgere tali iniziative premiali.
Ma quali le regole da rispettare per i concorsi a premio on line?
La disciplina di riferimento in materia di concorsi a premio è il DPR 430/2001, che trova applicazione sia nel caso di concorsi a premio “off line” sia nell’ipotesi di concorsi a premio “on line”.
In base a quanto prescritto dalla suddetta normativa, chi intende avviare un concorso a premio deve darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, mediante il servizio “Prema on line”, almeno 15 giorni prima rispetto alla data di inizio della manifestazione premiale, allegando la documentazione dell’avvenuta prestazione della cauzione e il regolamento del concorso, in cui occorre indicare:
- i promotori (ossia le imprese che producono, forniscono, commerciano o distribuiscono beni o servizi ed intendono promuovere la loro attività e i loro prodotti tramite iniziative premiali);
- la denominazione del concorso (contenente il riferimento alla ditta, al prodotto o alla società promotrice);
- La durata (che non può essere superiore ai dodici mesi);
- Le modalità di svolgimento del concorso (ossia i canali scelti e i sistemi e gli accorgimenti utilizzati per lo svolgimento dell’iniziativa);
- la natura e il valore indicativo dei premi messi in palio (che devono essere “suscettibili di valutazione economica, assoggettati all’imposta sul valora aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva”, con esclusione del denaro, dei titoli dei prestiti pubblici e privati, dei titoli azionari, delle quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e delle polizze di assicurazione sulla vita – art. 4 DPR 430/2001);
- il termine della consegna e i dati delle Onlus alle quali devolvere i premi non assegnati;
- i destinatari e l’ambito territoriale di svolgimento del concorso.
Proprio quest’ultimo elemento presenta alcune criticità in relazione ai concorsi on line.
Sulla base del principio di territorialità previsto dalla vigente normativa in materia di concorsi a premio, infatti, l’iniziativa premiale deve essere svolta all’interno del territorio dello Stato.
L’applicazione di tale principio anche ai concorsi online presenta evidentemente non poche difficoltà, atteso che un’iniziativa promossa sul web è invece rivolta potenzialmente a tutti gli utenti che accedono al sito web dedicato al concorso, anche da Paesi terzi, e potrebbe svolgersi attraverso server che risiedono fuori dal territorio Italiano.
In mancanza di una normativa specifica per i concorsi on line, concretamente, per poter organizzare tali iniziative premiali in rete nel rispetto del citato principio di territorialità occorre:
- limitare la partecipazione a coloro che risiedono nel territorio italiano
- utilizzare, per la gestione del concorso, un server che sia allocato in Italia o, secondo un recente indirizzo ministeriale, anche un server collocato all’estero, purché però, nel caso, tale server invii in tempo reale tutte le informazioni e i dati conferiti dai partecipanti ad un server ubicato in territorio italiano.
Altro aspetto spesso trascurato da chi intende svolgere un concorso on line è legato alla certificazione del software utilizzato per l’iniziativa. Senza pretesa di approfondire qui il punto, basti ricordare infatti che, qualora l’estrazione dei premi avvenga con l’utilizzo di meccanismi informatici, occorre che si certifichi che il programma destinato alla gestione del concorso non sia manomettibile con interventi interni od esterni e garantisca l’imparzialità e la casualità nell’attribuzione dei premi.
Si segnala infine che la gestione del concorso on line comporta inevitabilmente il trattamento di dati personali dei partecipanti e pertanto il promotore dovrà considerare, oltre ai limiti e agli adempimenti previsti dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio, anche le prescrizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), fornendo agli interessati, in fase di iscrizione, idonea informativa privacy e acquisendo il consenso per i trattamenti e per le finalità per cui si renda necessaria specifica autorizzazione dell’interessato.
Aggiornamento del 20 Aprile 2017
Come si legge nelle FAQ sulle manifestazioni a premio pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico, se l’impresa si avvale di un server allocato all’estero – utilizzando ovviamente un servizio di mirroring o analogo che replichi i dati di partecipazione e di gioco in tempo reale – continuano a non essere consentite partecipazioni al concorso a premi dall’estero, mentre, “se il server su cui confluiscono i dati di partecipazione (come ad esempio l’acquisto del prodotto promozionato) e di gioco è ubicato in territorio italiano, la partecipazione potrà avvenire anche dal resto del mondo“.