Novità sui concorsi a premi con l’aggiornamento delle FAQ ministeriali

Le FAQ sulle manifestazioni a premio pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico sono state oggetto di recente aggiornamento e si segnalano due importanti novità di interesse per chi organizza concorsi a premi online – le cui regole sono contenute nel DPR 430/2001.

1. Soggetti che possono partecipare ai concorsi a premi online

E’ noto che le manifestazioni a premio devono svolgersi nel territorio dello Stato, con conseguente obbligo, per chi intende avviare un concorso a premi online di utilizzare:

  • server collocati in Italia
  • server collocati all’estero collegati però a server mirror in Italia

La scelta dei server da utilizzare incide sulla partecipazione degli utenti all’iniziativa.

Infatti, come si legge nelle citate FAQ (n. 6), se  l’impresa si avvale di un server allocato all’estero – utilizzando ovviamente un servizio di mirroring o analogo che replichi i dati di partecipazione e di gioco in tempo reale – continuano a non essere consentite partecipazioni al concorso a premi dall’estero, mentre, “se il server su cui confluiscono i dati di partecipazione (come ad esempio l’acquisto del prodotto promozionato) e di gioco è ubicato in territorio italiano, la partecipazione potrà avvenire anche dal resto del mondo“.

2. Concorsi con premi di minimo valore

Un concorso in cui sia messo in palio un premio di minimo valore è escluso dalla disciplina che regolamenta le manifestazioni.

Proprio in ordine alla nozione di minimo valore e al suo ambito applicativo, nelle citate FAQ oggetto di recente aggiornamento (n. 10), si indica che “possa considerarsi superata l’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari” e che, alla luce del parere del 10 marzo 2017 fornito al Ministero dall’Agenzia delle Entrate in materia fiscale sulle manifestazioni a premio, “iniziative premiali che non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti, rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata solo qualora il singolo premio assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 ed il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (euro 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare”.

Aggiornamento del 16 Novembre 2019

Le FAQ ministeriali sono state ulteriormente aggiornate.

Più specificamente la FAQ 6) non limita più la partecipazione dal resto del mondo all’utilizzo di server localizzati in Italia e la FAQ 10) richiama il precedente criterio per l’individuazione del premio di minimo valore per i concorsi a premio.

Si riportano di seguito le due FAQ di interesse rispetto ai temi affrontati.

FAQ 6 – Se un’impresa estera (cioè non appartenente alla UE) o ubicata in Italia intende svolgere in territorio italiano una manifestazione a premio avvalendosi di una piattaforma cloud o comunque di un server allocato all’estero per quanto riguarda la raccolta dei dati di partecipazione, è necessario che utilizzi un sistema di mirroring o sistemi analoghi, fermo restando che le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori/assegnazioni premi attraverso un software devono necessariamente avvenire su server allocato in Italia. In via esemplificativa deve essere allocato in territorio nazionale il software che permette di gestire sistemi di preferenza, sistemi randomici di individuazione, sistemi di interazione tra utenti, sistemi che sfruttano abilità di gioco. L’osservanza di tali indicazioni consente la partecipazione anche dal resto del mondo.

FAQ 10 – Con parere pervenuto al Ministero prot. 0273525 il 9 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “…… nella risoluzione 119/E del 31 marzo 2008……………… , è stato chiarito che l’esclusione dall’applicazione della ritenuta è riferita ai soli casi di “operazioni a premio” ove il valore complessivo dei premi attributi nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro, aggiungendo che “Risulterebbe ingiustificata qualsiasi interpretazione estensiva della norma in esame considerato che il legislatore, integrando l’art. 30 del DPR n. 600, ha esteso alle operazioni a premio l’applicazione della ritenuta già prevista per altre tipologie di manifestazioni a premio, mentre ha contestualmente introdotto il riportato limite inferiore all’applicazione della ritenuta alla fonte esclusivamente per le operazioni a premio”. Conseguentemente, il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate pervenuto al Ministero prot. 0089655 il 10 marzo 2017 secondo cui “in base alla normativa fiscale..…., i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri, ….. sono soggetti, in linea di principio alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro ……… , nel caso in cui i premi assegnati …………………………. non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime delle ritenute di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la ritenuta (del 25 percento) sull’intero ammontare dei premi corrisposti.”, è da intendersi riferito alle sole operazioni a premio.  Pertanto, in attesa che vengano definitivamente chiariti gli ambiti applicativi del concetto di esclusione dagli adempimenti amministrativi e da quelli fiscali su iniziative promozionali aventi le caratteristiche delle manifestazioni a premio rientranti nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.