Marketing e piattaforme di social network e messaggistica: gli errori più comuni

Marketing e piattaforme di social network e messaggistica: gli errori più comuni

Può essere interessante citare gli errori più comuni che vengono commessi quando si pianifica o si svolge un’attività di marketing sfruttando le piattaforme di social network o di messaggistica istantanea così da evitare di incorrervi.

1. Utilizzo dei dati degli utenti iscritti ai social per invio di messaggi promozionali

Uno degli errori più comuni consiste nel ritenere di potere utilizzare i dati degli utenti iscritti alle varie piattaforme di social network per inviare messaggi promozionali.

Spesso cioè società e professionisti pensano di poter estrapolare e utilizzare i dati di contatto degli utenti che abbiano profili pubblici per inviare comunicazioni promozionali.

Ciò non è invece possibile, dovendosi ricordare, sul punto, che l’agevole rintracciabilità di dati personali in rete non autorizza un loro utilizzo per inviare comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati (come e-mail o messaggi) senza il consenso dei destinatari e che l’iscrizione a un social network non implica certamente una generale autorizzazione all’utilizzo dei dati personali per l’attività di marketing (finalità peraltro non compatibile con le funzioni dei social network che sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di contatti) (cfr. Garante privacy, Invio di e-mail promozionali senza consenso, provvedimento del 21 settembre 2017).

2. Pubblicazione di messaggi promozionali nella bacheca degli utenti o invio tramite gli strumenti presenti all’interno della piattaforma

Quanto indicato in ordine all’obbligo di acquisizione del consenso vale anche per l’invio di messaggi promozionali tramite pubblicazione degli stessi sulla bacheca virtuale degli utenti iscritti ai social network o mediante l’invio di messaggi diretti tramite gli strumenti presenti all’interno della stessa piattaforma.

Si tratta di un profilo che merita attenzione in quanto è diffuso il convincimento di poter utilizzare liberamente i dati di contatto di coloro con cui si sia creato un collegamento sui social.

Tale errore, spesso, viene generato da una lettura frettolosa e superficiale delle Linee guida del Garante privacy del 2013, in cui l’Autorità individua effettivamente come ipotesi di eccezione alla regola generale (che richiede l’acquisizione del consenso) quella in cui la comunicazione sia diretta a fan o follower, qualora però dalle modalità di funzionamento del social network, anche sulla base delle informazioni fornite, possa evincersi “in modo inequivocabile” che l’interessato, diventando fan o follower, abbia voluto manifestare anche la volontà di fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali

3. Inserire all’interno di gruppi i numeri presenti nella propria rubrica o data base

Ulteriore errore che spesso viene commesso da chi utilizza piattaforme come Whatsapp consiste nell’inserire, senza alcun consenso, i numeri dei contatti presenti nella propria rubrica all’interno di gruppi utilizzati per la promozione di beni e servizi.

Il fatto di essere in possesso di un numero telefonico di clienti o di persone con cui si siano intrattenute comunicazioni in fase di trattative o richieste di informazioni, non autorizza un utilizzo dello stesso per inviare comunicazioni promozionali, a prescindere dallo strumento di messaggistica utilizzato – quindi non solo sms ma anche messaggi su Whatsapp – e non autorizza l’inserimento del contatto all’interno di un gruppo.

4. Uso di servizi offerti dai social per fini marketing senza verifica dell’impatto privacy

Si rileva poi che spesso vengono utilizzati servizi offerti dai social senza verificare previamente se il loro impiego abbia un impatto in tema di trattamento di dati personali.

Così, ad esempio, capita frequentemente che società e professionisti decidano di avvalersi del servizio di retargeting offerto da Facebook, senza però richiedere alcun consenso nè fornire alcuna informazione agli utenti del sito web in cui inseriscono il pixel collegato a tale servizio.

E, ancora, spesso si utilizzano servizi che consentono di rivolgere i messaggi promozionali tramite inserzioni e annunci a un pubblico personalizzato creato condividendo con il fornitore del servizio i contatti di cui la società o il professionista è in possesso, senza informare però gli interessati di tale operazione né acquisire alcun consenso.

5. Inserire nei messaggi promozionali immagini contenenti dati personali

In ordine alle inserzioni e, più in generale, ai contenuti pubblicati sui social per promuovere la propria attività o singole iniziative o prodotti, occorre poi prestare attenzione alla scelta delle immagini o degli elementi da inserire all’interno del messaggio.

Limitando l’analisi ai profili privacy, infatti, un aspetto che non sempre viene considerato è che sono dati personali tutte le informazioni relative a una persona fisica, identificata o identificabile (quindi non solo, ad esempio, il nome, il cognome, il codice fiscale o l’indirizzo e-mail, ma anche il numero di targa di un veicolo o l’immagine che ritrae una persona) e che la loro diffusione attraverso il web per finalità di marketing non può avvenire senza aver acquisito specifico consenso dell’interessato o senza che sussista altra base giuridica che ne legittimi il trattamento.

 

Il presente contributo è estratto dal libro “Marketing e trattamento dati” di Roberta Rapicavoli, edito da Maggioli nel 2019.