Le regole per avere un sito di e-commerce a norma di legge

Le vendite on line sono  in crescita e ciò ha determinato un progressivo interesse per il settore dell’e-commerce e un moltiplicarsi di siti web con funzione di “negozi virtuali”, che non sempre però rispettano gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Sebbene non sia possibile approfondire nel dettaglio in questa sede tutti i profili e gli adempimenti richiesti dalle diverse normative di settore applicabili, può comunque essere utile individuare quelli di maggior rilievo.

Il riferimento è, in particolare, agli obblighi informativi previsti dal D. lgs. 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico e, per le società di capitali, dall’art. 2250 del codice civile, alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 206/2005 (codice del consumo) e agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (codice privacy).

Obblighi informativi previsti dal D. Lgs. 70/2003 e dal codice civile

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 70/2003, chi svolge la propria attività on line, oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili attraverso il sito web ed aggiornare costantemente le informazioni indicate nel dettaglio all’art. 7 del decreto, ossia:

  1. il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  2. il domicilio o la sede legale;
  3. gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
  4. il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  5. gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  6. per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
  7. il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
  8. l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  9. l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

La società di capitale è poi tenuta, in base all’art. 2250 del cod. civ., a riportare sul sito web, oltre alla ragione sociale, alla sede, all’ufficio del Registro delle Imprese presso la quale 
risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione, anche il capitale sociale (indicandone la misura versata come risultante dall’ultimo bilancio) nonché l’eventuale stato di società con unico socio o l’eventuale stato di liquidazione della società.

Prescrizioni contenute nel D. Lgs. 206/2005 (codice del consumo)

Nel caso di e-commerce Business to consumer, ossia di attività di vendita on line che un professionista rivolge a consumatori (termine, quest’ultimo, con cui si intendono le persone fisiche che agiscono “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”), trova applicazione il codice del consumo che prescrive, in capo al professionista, prima della conclusione del contratto, di fornire alcune specifiche informazioni, che si aggiungono a quelle generali che ogni sito web è tenuto a riportare.

Così, volendo richiamare alcune delle informazioni che il titolare del sito di e-commerce deve fornire, e rinviando alla lettura dell’art. 49 del codice del consumo per un loro esame completo e dettagliato, dovranno essere indicate:

  1. l’identità del professionista e i recapiti da utilizzare per comunicazioni o eventuali reclami;
  2. le caratteristiche principali dei beni o servizi offerti;
  3. il prezzo totale dei beni o dei servizi, comprensivo delle imposte e delle spese aggiuntive di spedizione e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
  4. le modalità di pagamento e di consegna;
  5. la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi;
  6. le condizioni, le procedure ed i termini di legge (di 14 giorni) per esercitare il diritto di recesso, nonché il modulo tipo che potrà essere utilizzato dal consumatore;
  7. l’eventuale esclusione del diritto di recesso per sussistenza di una delle eccezioni previste dall’art. 59 (tra cui rientrano le ipotesi di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente);
  8. un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità sui beni.

Sul sito di e-commerce devono inoltre essere indicati nel dettaglio i vari passaggi tecnici per la conclusione del contratto, così che l’utente possa conoscere chiaramente le modalità attraverso cui poter selezionare i beni o i servizi, inoltrare l’ordine e prendere visione del contratto concluso.

Le informazioni devono essere rese in modo chiaro prima che il consumatore inoltri l’ordine.

Sempre in base ai principi di trasparenza e chiarezza da rispettare nei confronti degli acquirenti, il codice del consumo prevede che il pulsante predisposto per l’inoltro dell’ordine deve riportare in modo facilmente leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente, così che sia di immediata evidenza che il click sul pulsante implichi l’obbligo di effettuare il pagamento.

Adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (codice privacy)

Il sito di e-commerce deve poi rispettare gli adempimenti previsti dal codice privacy.

In concreto, il Titolare del sito dovrà:

  1. fornire le indicazioni sul trattamento dei dati degli utenti che accedono al sito web, attraverso apposita policy privacy;
  2. gestire apposite informative privacy ed acquisire specifico consenso (ove necessario) nel caso in cui vi siano specifici servizi che richiedono l’acquisizione e il trattamento di dati  (si pensi ad esempio ad un form di iscrizione a newsletter);
  3. fornire indicazioni in ordine ai cookie o altri strumenti analoghi utilizzati dal sito, seguendo le prescrizioni contenute nell’art. 122 del codice privacy e nel Provvedimento del Garante Privacy dell’ 8 maggio 2014 in ordine alle modalità semplificate per la gestione dell’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie, nonché gli ulteriori chiarimenti forniti dall’Autorità Garante sull’argomento (clicca qui per un esame dei vari interventi in materia di cookie);
  4. effettuare la notifica al Garante Privacy, ai sensi dell’art. 37 lett. D) del codice privacy nel caso in cui si effettuino trattamenti con strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo.