Jobs Act e il nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori

La Riforma del Jobs Act è intervenuta anche in materia di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e il 17 settembre scorso è stato pubblicato sul sito del Governo il testo definitivo del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che non presenta modifiche rispetto alla bozza esaminata nel mese di Giugno – per cui valgono, quindi, le stesse considerazioni e rilievi critici già evidenziati qui.

Volendo schematizzare, nel nuovo articolo 4 dello Statuto:

  • Non vi è più il divieto generale di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
  • E’ prevista la possibilità di impiegare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro;
  • nel caso di imprese con unità produttive site in diverse province della stessa regione o in diverse regioni, è consentito stipulare gli accordi sindacali per l’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, anziché con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in difetto di accordo, è previsto che l’autorizzazione ministeriale sia concessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • è espressamente esclusa la necessità di accordo sindacale o autorizzazione ministeriale per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (pc, tablet, telefoni cellulari…), pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore;
  • è prevista la possibilità di utilizzare le informazioni e i dati raccolti tramite gli impianti audiovisivi (previamente autorizzati) e gli strumenti di lavoro (per cui non occorre autorizzazione) per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il testo del D. Lgs. 151/2015, pubblicato in Gazzetta il 23 settembre, e, per quanto di interesse, l’art. 23 di tale decreto, che sostituisce l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, può essere consultato qui

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