Invio di messaggi promozionali agli utenti iscritti a Linkedin

Invio di messaggi promozionali agli utenti iscritti a Linkedin

Una domanda ricorrente da parte di chi intende promuovere la propria attività attraverso Linkedin o altri social network è se sia o meno legittimo l’invio di messaggi promozionali tramite gli strumenti messi a disposizione dalla stessa  piattaforma per le comunicazioni tra gli utenti iscritti.

E’ cioè possibile inviare a un utente iscritto a Linkedin un messaggio privato proponendogli un determinato servizio di consulenza o un prodotto commerciale? Il fatto che l’utente sia iscritto al social e possa essere tecnicamente contattato tramite i canali di comunicazione messi a disposizione dalla piattaforma legittima l’invio di tali messaggi?

Il consenso per l’invio di messaggi promozionali

Secondo quanto stabilito dall’art. 130 del Codice privacy, l ’uso di dati personali per l’invio di messaggi promozionali tramite posta elettronica, sms o messaggi di altro tipo richiede il consenso espresso del destinatario, con la sola eccezione del soft spam, applicabile però unicamente alle email indirizzate a clienti per promuovere beni o servizi analoghi a quelli acquistati.

Il riferimento ai messaggi “di altro tipo” contenuto nella citata disposizione comporta che l’obbligo di acquisire il consenso per l’invio di messaggi promozionali trovi applicazione nel caso di comunicazioni promozionali trasmesse attraverso qualsiasi strumento, tra cui anche le piattaforme di social network, come Linkedin o Facebook.

Nelle linee guida del Garante privacy in materia di marketing del 2013, l’Autorità si sofferma proprio sull’invio di messaggi di spam e link attraverso le reti sociali online (social spam), stabilendo che l’invio di messaggi promozionali agli utenti iscritti ai social, in privato o pubblicamente sulla bacheca virtuale, è lecito solo se si è acquisito il consenso del destinatario alla ricezione di comunicazioni promozionali, ai sensi dell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice privacy.

Quindi l’invio di messaggi promozionali anche tramite i social network è possibile solo previo consenso espresso da parte dell’utente cui volerli indirizzare.

Il consenso anche nel caso di utenti iscritti a Linkedin con profilo aperto alla ricezione di contatti

La regola per cui occorre acquisire il consenso da parte del destinatario del messaggio promozionale vale anche se l’utente iscritto a Linkedin cui voler indirizzare la comunicazione abbia un profilo aperto alla ricezione di contatti da parte di altri utenti del social network.

Il fatto, cioè, che sia tecnicamente possibile contattare l’utente iscritto a Linkedin e inviargli comunicazioni tramite gli strumenti di messaggistica messi a disposizione dalla piattaforma non legittima l’invio di qualsiasi tipo di comunicazione e pensare di poter utilizzare liberamente tali canali per l’invio di messaggi promozionali è uno degli errori più comuni che possono essere commessi da chi svolge attività di marketing attraverso i social.

Il Garante privacy, in un suo recente provvedimento (ordinanza ingiunzione del 16 settembre 2021, doc. web 9705632), ha analizzato la questione, precisando che le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di un social network sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio stesso aderite dall’utente in fase di iscrizione.

Linkedin è una piattaforma che ha come finalità quella di mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze e opportunità lavorative.

Non è invece previsto che gli utenti di Linkedin possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi anche se in ciò consiste, evidentemente, la propria attività lavorativa.

In tale contesto – precisa il Garante privacy nel citato provvedimento – non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno alla ricezione di contatti da parte di altri utenti del network perché ciò che conta è la finalità per cui il messaggio è inviato.

La finalità promozionale è in contrasto con quella prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network e pertanto l’invio di un messaggio per proporre un servizio  – finalità diversa e incompatibile con quelle originarie e pertanto non rientrante fra le legittime aspettative dell’interessata – richiede specifico ed espresso consenso.