Quali delle immagini pubblicate in rete possono essere condivise e utilizzate sul proprio blog o sito web, personale o aziendale?
Per rispondere a tale domanda e cercare di fare un po’ di chiarezza sui limiti entro i quali è possibile utilizzare, per finalità proprie, foto presenti sul web, occorre distinguere le varie tipologie di immagini.
Opere fotografiche o semplici fotografie
In materia di “immagini”, un primo aspetto che occorre valutare è se le stesse abbiano un carattere originale e creativo, tale da poterle considerare quali opere fotografiche, oppure se, in assenza di tale caratteristiche, siano configurabili quali semplici fotografie, distinguendo poi queste ultime dalle mere riproduzioni fotografiche, aventi finalità riproduttive e documentali.
La distinzione è fondamentale, non solo su un piano teorico.
Infatti, mentre le mere riproduzioni fotografiche non sono tutelate dalla legge in materia di diritto d’autore, legge 633/1941, la citata normativa prevede una specifica tutela per le opere fotografiche e per le semplici fotografie, che occorre richiamare, seppur brevemente.
Foto e diritto d’autore
Un’opera fotografica riceve la medesima tutela prevista dalla legge 633/1941 per qualsiasi altra opera intellettuale: chi la realizza ne è autore e ne detiene tutti i diritti morali e patrimoniali.
Ciò implica che è l’autore a decidere se e a chi cedere i diritti di utilizzazione economica della propria opera fotografica, dovendosi invece ritenere esclusa la possibilità di un suo impiego ove questo non sia stato espressamente autorizzato.
In concreto, pertanto, se si intende riprodurre sul proprio sito o blog opere fotografiche presenti in rete, occorre chiedere formale autorizzazione all’autore dell’opera, il cui nominativo potrebbe essere riportato direttamente sull’immagine oppure nel disclaimer copyright del sito in cui è pubblicata la foto di interesse e di cui si suggerisce di prendere sempre visione.
Le semplici fotografie, non costituendo opere dell’ingegno, sono invece tutelabili in base al regime dei diritti connessi di cui alla legge 633/41, per cui al fotografo viene riconosciuto un equo compenso per l’utilizzo dell’immagine, purché questa riporti il nome del fotografo, la data dell’anno di produzione della fotografia e, nel caso di riproduzione di opera d’arte, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata (cfr. art. 90 legge citata).
In assenza di tali informazioni, invece, la riproduzione delle semplici fotografie non è considerata abusiva e non sarà dovuto alcun compenso, a meno che si operi in mala fede (che dovrà essere però provata dal fotografo).
Si considerano poi lecite, ma contro pagamento di equo compenso, anche la riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico e, in generale, nelle opere scientifiche o didattiche e la riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità, o aventi comunque pubblico interesse.
Ritratto e foto di persone
Una disciplina specifica viene poi riservata dalla legge sul diritto d’autore per il ritratto di una persona, che non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, a meno che la riproduzione dell’immagine non sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico o sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali.
Proprio in ordine alle immagini che ritraggono una o più persone e ai limiti in cui si rende possibile la loro pubblicazione sul web, non è sufficiente considerare la disciplina in materia di diritto d’autore sopra richiamata, dovendosi infatti rammentare che nel nostro ordinamento, un’immagine, che consente di identificare la persona ripresa, si configura quale “dato personale”, il cui trattamento può essere effettuato solo in base a quanto prescritto dalla normativa in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 – c.d “Codice privacy”).
Ebbene, in base a quanto previsto dal Codice privacy, la pubblicazione del dato personale – e quindi anche dell’immagine – è possibile solo previo consenso espresso da parte della persona cui il dato si riferisce, a meno che non ricorra una delle ipotesi di esenzione in presenza delle quali è possibile effettuare il trattamento anche senza autorizzazione (come nel caso in cui la pubblicazione dell’immagine avvenga nell’esercizio del diritto di cronaca e libertà di espressione).
Conclusione
Dalle considerazioni svolte appare evidente che, sebbene il mondo del web agevoli certamente la condivisione di contenuti e immagini, occorre sfatare il mito secondo cui il materiale presente in rete sia, per ciò solo, liberamente utilizzabile, e si rende necessario conoscere la normativa di settore applicabile per poter riprodurre le foto di interesse senza incorrere nelle conseguenze derivanti dalla violazione di diritti altrui.
Articolo pubblicato su www.mimulus.it