Il legittimo interesse costituisce una delle condizioni che legittima il trattamento dei dati personali.
L’art. 6 lett. f) del Regolamento dispone infatti che il trattamento è lecito se “è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore”.
Per costituire un fondamento di liceità, il legittimo interesse deve prevalere sugli interessi o sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
Sotto la previgente normativa, spettava al Garante per la protezione dei dati effettuare tale bilanciamento (si veda, sul punto, l’art. 24 lett. g) – ora abrogato – del Codice privacy)
Nel Regolamento generale sulla protezione dei dati tale bilanciamento fra il legittimo interesse del titolare o del terzo e gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato non spetta più all’Autorità ma – in applicazione del principio di accountability – spetta allo stesso titolare.
Il titolare deve tener traccia della valutazione compiuta, in modo da poter dimostrare la congruenza del bilanciamento in ordine ai diritti e alle libertà degli interessati.
Per approfondire il tema si suggerisce la lettura del Parere 6/2014 del Gruppo di lavoro Articolo 29 sul legittimo interesse del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Tale parere, sebbene adottato prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, risulta utile, anche in considerazione del fatto che la Direttiva del 95 non limitava l’applicazione dell’interesse legittimo ai casi individuati dall’Autorità di controllo – come era disposto nel nostro Codice privacy – ma rimetteva il bilanciamento in capo al titolare, così come previsto nella vigente normativa. Nella lettura del parere occorre tenere presente che il termine “responsabile del trattamento” si riferisce in realtà al “controller” e, dunque, al titolare del trattamento.