Droni sempre più numerosi nei cieli. E la privacy?

Oggi si sente sempre più spesso parlare di “droni”, ossia di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), che possono volare silenziosamente su un’area assai vasta e raccogliere informazioni di ogni tipo, grazie a videocamere ad alta definizione e sofisticati sensori.

Tra i vari profili di rilievo legati all’impiego di tali strumenti, occorre certamente considerare quelli legati alla materia della privacy, dovendosi infatti sul punto rammentare che i dati, ove consentono di identificare la persona fisica, debbano essere considerati quali “dati personali”, ai sensi dell’art. 4 lett. b) del D. Lgs. 196/2003 (codice privacy).

Tale aspetto viene rilevato anche nel recente Regolamento ENAC del 2013, in cui, oltre a essere definite e precisate le condizioni in presenza delle quali si rende possibile l’impiego ad uso civile dei droni, si rileva che ove “le operazioni svolte attraverso un SARP possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza dovrà essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione” e il trattamento dovrà essere effettuato “nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali” (cfr. art. 22 Regolamento ENAC).

In considerazione di quanto previsto nel codice privacy, un primo profilo da cui non è possibile prescindere è legato al soggetto che intenda utilizzare tali strumenti e alle finalità perseguite.

Infatti, nel caso in cui tali dispositivi siano adoperati dai privati per fini esclusivamente personali e i dati acquisiti (si pensi ad esempio alle immagini delle persone riprese) acquisite non vengano comunicate sistematicamente o diffuse, l’utilizzatore del drone non sarà tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa, ad eccezione dei profili legati alle misure di sicurezza.

In tutti gli altri casi invece, trova applicazione la normativa in materia di privacy e pertanto l’impiego dei droni e delle telecamere ivi installate potrà essere effettuato solo nel rispetto dei principi di finalità, necessità e proporzionalità previsti dal codice privacy e, nei limiti di quanto applicabile, dal provvedimento in materia di videosorveglianza.

Così, nel caso in cui la finalità possa essere perseguita senza acquisire immagini che consentano di identificare le persone eventualmente presenti, la telecamera dovrà essere installata in modo tale da evitare il trattamento di dati che, altrimenti, si configurerebbe eccedente.

Ove invece si renda necessario acquisire immagini di qualità tale da riconoscere la persona oggetto di ripresa (si pensi ad esempio alla finalità della sicurezza), il Titolare dovrà osservare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia e considerare vari profili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il raggio di azione della videocamera, la durata di conservazione delle riprese, le misure di sicurezza minime e idonee ad evitare accessi non autorizzati, gli obblighi informativi…

Evidentemente, alcuni di tali aspetti comportano delle difficoltà applicative avendo riguardo allo strumento adoperato.

Si consideri ad esempio l’obbligo di fornire apposita informativa a coloro che possono accedere nelle aree video sorvegliate; è noto che il Garante, nel provvedimento del 2010, prescrive al Titolare del trattamento di dover apporre un supporto con apposita informativa breve prima del raggio di azione.

Evidentemente però, a seconda dell’ambito in cui il drone dovrà operare, soprattutto se con riferimento a zone estese, potranno presentarsi difficoltà in ordine all’adempimento del suddetto obbligo, laddove la collocazione del cartello direttamente sul drone – come avviene nel caso di vetture dotate di impianto di videosorveglianza – non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo, in quanto non sempre è possibile rilevare il drone per l’altitudine e le caratteristiche tecniche di tale strumento.

E’ chiaro allora che, pur dovendosi applicare le disposizioni in materia di privacy anche alle operazioni di trattamento effettuate tramite droni, sia a fronte delle peculiarità tecniche legate a tali strumenti che alla maggiore potenziale invadenza della ripresa aerea, si rende necessario un intervento normativo teso a regolamentare i profili privacy legati specificamente all’impiego di tali dispositivi.