Decreto Piantedosi: la videosorveglianza tra le misure da inserire negli accordi in ambito provinciale a cui possono aderire i gestori degli esercizi pubblici

Con decreto ministeriale del 21 gennaio 2025 (Decreto Piantedosi) sono state adottate le  «Linee  guida  per  la  prevenzione  degli  atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate  vicinanze degli esercizi pubblici»

Di cosa si tratta 

L’art. 21-bis del decreto-legge  113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 132/2018, prevede, ai  fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica  all’interno e nelle  immediate vicinanze degli esercizi pubblici,  l’individuazione  di specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia,  mediante  appositi  accordi  sottoscritti  tra  il prefetto e  le organizzazioni  maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi.

Tali accordi devono essere adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali.

Quindi le Linee guida adottate con il decreto Piantedosi sono destinate  ad essere declinate in accordi  a  livello  provinciale,  tra i prefetti e le organizzazioni  maggiormente  rappresentative  degli esercenti pubblici.

I singoli esercenti potranno aderire a tali accordi stipulati a livello provinciale e ottenere dei vantaggi.

La videosorveglianza tra le misure da prevedere negli accordi

Nelle Linee guida adottate con il decreto Piantedosi è indicato che negli accordi a livello provinciale devono essere inserite misure che, per la loro  duttilità e trasversalità, scoraggiano il  compimento  di  azioni  illegali  e mettono a disposizione delle Forze  di  polizia  strumenti  volti  ad agevolare  l’attività  di  identificazione  e  di   rintraccio   dei responsabili.

La videosorveglianza rientra tra tali misure.

Come indicato al paragrafo 2 delle Linee guida, infatti, appare opportuno  che  gli  accordi  stipulati  a livello provinciale prevedano  l’impegno  a  carico  degli  operatori economici, tra gli altri, di procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti  ai  servizi  di  controllo oppure saranno affidati  a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme  stabilite  a tutela della riservatezza.

Nelle Linee guida è indicato che l’impegno di procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza andrà calibrato  in  ragione della tipologia dell’esercizio pubblico.

Si precisa poi che potrà essere valutata la possibilità di esonerare quelle attività che possono considerarsi «di vicinato»  in base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti  leggi  regionali o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato.

Nelle Linee guida viene indicato poi che potrà essere valutata la possibilità di escludere dal suddetto obbligo gli esercizi,  diversi  da  quelli alberghieri e simili, dove vengono  svolte  attività  economiche  di carattere para-ricettivo su una scala ridotta.

Di contro,  non  potranno  essere  esonerate  le  strutture  dove vengono offerti al pubblico spettacoli e trattenimenti,  nonchè  gli esercizi che sono autorizzati ex art. 88  del  T.U.L.P.S.  a  gestire scommesse e altri giochi leciti.

I  sistemi  di  videosorveglianza  dovranno   essere   installati all’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la  possibilità  di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale.

Potrà essere valorizzato, quale misura di prevenzione posta in essere dall’esercente, anche il collegamento dei  predetti  apparati, ove esistenti ed ove compatibili,  con le piattaforme della videosorveglianza comunale.

Si dovrà inoltre prevedere l’obbligo, a  carico dell’esercente, di:

a)   conservare   i   filmati   ripresi   dagli   apparati   di videosorveglianza per il periodo  massimo  consentito  dalle  vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e  dai  discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;

b) manutenere e tenere in funzione i predetti apparati,  al fine di evitare soluzioni di continuità nell’acquisizione delle  immagini e nella relativa  messa  a  disposizione  a  favore  delle  Forze  di polizia, allorchè queste ne facciano richiesta  per  lo  svolgimento dei compiti istituzionali.

A chi si rivolge il sistema di collaborazione

Il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall’art.21-bis si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base  di  indici consolidati, possono essere considerate maggiormente  rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il  genus degli esercizi pubblici.

Nelle Linee guida si precisa che potranno essere individuati come  validi  partner delle intese collaborative in questione non solo le associazioni  che riuniscono le imprese appartenenti ad un determinato  segmento  delle attività menzionate nell’art. 86 T.U.L.P.S., ma  anche  quelle  che, pur avendo una platea di riferimento più  ampia,  sono  esponenziali anche delle categorie economiche in commento e abbiano i crismi della maggiore rappresentatività.

L’art. 21-bis delinea un  meccanismo in cui – sul modello dei contratti  per  adesione  –  la  conclusione dell’accordo di livello provinciale tra il Prefetto e le associazioni di categoria apre la  possibilità per  i  titolari  degli  esercizi pubblici di aderire a questo sistema «aperto», accettando in toto  le condizioni da esso previste, senza  possibilità di  richiederne  la modifica (art. 21-bis, comma 1).

Sono legittimati  ad  azionare  questa  clausola  di adesione  tutti  gli  operatori  economici  che  svolgono   attività riconducibili alle tipologie evocate dal citato art.  86  T.U.L.P.S., ancorchè – come spesso accade per i locali di pubblico spettacolo  e trattenimento – tali attività siano esercitate unitamente  ad  altre di diversa natura.

Possano accedere al meccanismo delineato dalla  norma  solo operatori  economici  che possano considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o  non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che  ne  mettono  in discussione l’affidabilità  ai  fini  di  pubblica  sicurezza  nella gestione dell’attività economica.

In  tal  senso,  gli  accordi  di  livello  provinciale  dovranno prevedere che possono aderire alle intese collaborative in  questione esclusivamente i titolari delle autorizzazioni  e  degli  altri  atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali: a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali  o patrimoniali,  indipendentemente  dal  fatto  che  il  Giudice  abbia concesso o meno il beneficio di cui all’art. 67, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) non siano sottoposti al procedimento per  l’applicazione  di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato decreto legislativo n. 159/2011;  c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore  che dispone il divieto di accesso agli  esercizi  pubblici  di  cui  agli articoli 13 e 13-bis del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;  d) non siano stati destinatari, in qualità di  titolari  della licenza o  dell’atto  abilitante  alla  conduzione  di  un  esercizio pubblico,  di  provvedimenti  di  cui  all’art.  100  T.U.L.P.S.  nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo  di livello provinciale; e) non siano  destinatari  di  un  provvedimento  cautelare  di chiusura dell’esercizio pubblico, disposto  ai  sensi  dell’art.  79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990, n. 309, per aver consentito che il locale  sia  adibito  a  luogo  di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; f) non siano stati destinatari di provvedimenti di  sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata  dal Prefetto  per  motivi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  ai  sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell’art. 17, comma 4, della  legge  26 maggio 2001, n. 128, per finalità  di  prevenzione  dei  delitti  di ricettazione,  riciclaggio  o  reimpiego  dei  beni  di   provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

Vantaggi per l’adesione agli accordi stipulati in ambito provinciale e per il loro rispetto

L’adesione da parte dei gestori degli esercizi pubblici agli accordi stipulati in ambito provinciale implica un vantaggio reputazionale a favore dell’esercente, che vede, per ciò stesso, accresciuto il suo margine di affidabilità sociale.

A questo si aggiungono gli ulteriori benefici che l’operatore economico consegue dall’ingresso nel sistema di collaborazione pubblico-privato, configurato dalla stipula degli accordi di livello provinciale, con particolare riferimento al meccanismo premiale stabilito nelle Linee guida.

Nel paragrafo 4 delle Linee guida, infatti, è indicato che l’adesione agli accordi  di cui al citato art. 21-bis e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici, sono valutati dal Questore anche ai fini dell’adozione  dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui  all’art. 100 del T.U.L.P.S., determinando l’applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi» .