E’ noto che la diffusione di dati personali, ad esempio, tramite loro pubblicazione su siti web o pagine social, è ammessa con il consenso della persona cui i dati si riferiscono (cfr. art. 23 del codice privacy).
Tale regola, per cui occorre acquisire il consenso espresso dell’interessato per poter procedere alla pubblicazione dei dati che lo riguardano, trova applicazione anche nel caso in cui la diffusione dei dati venga effettuata per raccontare un fatto di cronaca o per esercitare un diritto di critica?
Anche in tal caso sarà necessario aver acquisito previamente il consenso della persona cui i dati si riferiscono?
Cosa prevede il Codice Privacy
Il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), nella parte II – che contiene disposizioni relative a specifici settori – si occupa di “Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica” (Titolo XII) ed individua una disciplina di favore nel caso in cui il trattamento di dati venga effettuato nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente riconosciuta.
Più precisamente, in base a quanto previsto dagli artt. 136 e 137 del codice privacy, il consenso non è richiesto:
- se il trattamento è effettuato da giornalisti professionisti o da soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti;
- se il trattamento è effettuato temporaneamente (anche da soggetti che non siano giornalisti, pubblicisti o praticanti) per la pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Tuttavia, come precisato nel comma 3 dell’art. 137 del codice privacy, nel caso in cui si intenda comunicare o diffondere i dati, “restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.
Cosa si intende per “limiti del diritto di cronaca”?
Il riferimento è ai limiti individuati dalla costante giurisprudenza, in presenza dei quali è peraltro possibile riconoscere efficacia scriminante all’esercizio del diritto di cronaca.
Si tratta della:
- pubblica utilità dell’informazione;
- verità, oggettiva o anche solo putativa (purché frutto di diligente analisi);
- continenza nelle forme di espressione (che dovranno essere obiettive, serene, non eccedenti rispetto allo scopo informativo da conseguire e improntate a leale chiarezza).
Pertanto, se si pubblicano dati ed informazioni personali all’interno di un articolo o blog-post nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, purché nel rispetto dei richiamati limiti di pubblica utilità, verità e continenza, non sarà necessario aver acquisito previamente il consenso, sia nel caso in cui chi intenda pubblicare il pezzo sia un giornalista, sia nel caso in cui sia un blogger.
Blogger e giornalisti seguono pertanto le stesse regole privacy per la diffusione di dati.
Tale principio è stato ribadito recentemente in un provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali, richiamato nella Newsletter del 27 aprile 2016.
Il provvedimento del Garante Privacy
Si tratta del provvedimento n. 29 del 27 gennaio 2016, con cui il Garante Privacy ha rigettato il ricorso attraverso il quale una donna, noto personaggio pubblico, vedendo pubblicare su un blog un articolo avente ad oggetto vicende sentimentali e giudiziarie che la riguardavano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del codice privacy, chiedeva di conoscere l’origine dei dati trattati dal blogger attraverso la pubblicazione dell’articolo e ne domandava la rimozione, ritenendo che i suoi dati personali fossero stati illecitamente diffusi on line, non avendo autorizzato un tale trattamento e non potendosi applicare al blogger le disposizioni contenute negli artt. 136 e ss. del Codice privacy che si riferiscono alla attività giornalistica, seppur occasionale.
Il Garante Privacy, nel rilevare che “al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati” evidenzia che “detta disciplina risulta applicabile anche al blog ideato e alimentato dal resistente, la cui attività e caratteristiche lo collocano nell’ambito della fattispecie disciplinata dagli artt. 136 ss. del Codice che estende l’applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l’attività giornalistica”.
Pertanto, nel caso in esame, il Garante Privacy, tenuto conto anche dell’art. 6 del Codice deontologico dei giornalisti, non ritiene illecito il trattamento di dati personali relativi all’interessata effettuato mediante la pubblicazione on line e successiva conservazione dell’articolo indicato nel ricorso e dichiara infondate le richieste avanzate dalla ricorrente.
Fuori dall’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero?
Fuori dall’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, nei limiti richiamati dalla giurisprudenza e fatti propri dal Codice Privacy, la diffusione di dati personali è ammessa?
Se non ricorre nessuna delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 del codice privacy (tra cui, ad esempio, il caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo imposto dalla legge o derivante dal contratto di cui è parte l’interessato), la diffusione dei dati è ammessa solo con il consenso espresso della persona cui i dati si riferiscono, ai sensi dell’art. 23 del codice privacy.
Se si diffonde un dato senza consenso (e in assenza di alcuna ipotesi di esenzione)?
La violazione dell’art. 23 può configurare un trattamento illecito di dati personali, punito penalmente, ai sensi dell’art. 167 del codice privacy, se il trattamento è svolto per trarre per sé un profitto o arrecare un danno ad altri e se dal fatto deriva nocumento.
Diffusione dei dati nel rispetto del codice privacy
Pertanto, sebbene il web e i social agevolino la condivisione di dati, occorre prestare attenzione prima di procedere alla loro pubblicazione, ricordando che:
- la diffusione di dati personali (quali numeri di telefono, email, foto …) deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dal codice privacy;
- l’esenzione domestica, prevista dall’art. 5 comma 3 del codice privacy, non trova applicazione nel caso in cui i dati trattati dal privato sono destinati alla diffusione e, pertanto, anche il privato deve rispettare la normativa privacy prima di pubblicare dati in rete;
- la diffusione dei dati è possibile solo previo consenso dell’interessato a meno che non sussista una delle ipotesi di eccezione previste dall’art. 24 del codice privacy oppure, qualora i dati siano diffusi nell’esercizio di attività giornalistica o attività ad essa assimilata, purché nei limiti – di verità, continenza e pubblica utilità – del diritto di cronaca.