La bacheca condominiale è uno strumento sicuramente utile nell’ambito della gestione e amministrazione del condomìnio in quanto consente di raggiungere facilmente coloro che vi hanno accesso.
Normalmente, proprio per favorire la visione di avvisi e documenti, la bacheca è posta all’ingresso degli edifici e, dunque, quanto in essa affisso può essere facilmente conosciuto non solo dai condòmini ma da tutti coloro che accedono, a qualsiasi titolo, nei locali in cui la bacheca è collocata (ad esempio: visitatori, familiari, agenti immobiliari, potenziali acquirenti o conduttori, lavoratori e fornitori).
Considerando il numero indeterminato di soggetti che potrebbe venire a conoscenza delle informazioni riportate in bacheca nell’intervallo temporale in cui l’avviso risulta affisso, occorre prestare attenzione al contenuto dei documenti prima di procedere alla loro pubblicazione.
Infatti, ove si inserissero in bacheca avvisi contenenti dati personali, mediante la loro affissione si effettuerebbe una diffusione, operazione che, in assenza di specifico consenso o di altra specifica condizione di liceità, non è consentita e, se svolta, costituirebbe una violazione della normativa privacy.
In concreto, allora, non è possibile utilizzare la bacheca condominiale posta in spazi comuni, ad esempio, per pubblicare avvisi di mora o solleciti di pagamento, per affiggere informazioni sulla ripartizione delle spese condominiali, per richiamare singoli condòmini a tenere o cessare specifici comportamenti.
In tutti questi casi, infatti, si effettuerebbe una diffusione non autorizzata di dati personali.
Come chiarito dal Garante privacy, l’utilizzo di spazi condominiali accessibili a terzi risulta giustificato solo per la comunicazione di avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, relativi allo svolgimento dell’assemblea condominiale o a segnalazioni urgenti, come anomalie nel funzionamento degli impianti), dovendosi viceversa rimettere a forme di comunicazione individualizzata o alla discussione in assemblea la trattazione di affari che comporti il trattamento di dati personali riferiti a condòmini individuati specificatamente (cfr. Garante privacy, Amministrazione dei condomini, 18 maggio 2006, doc. web 1297626, consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it).
L’articolo completo – estratto dal libro “Il condominio e la privacy” di Roberta Rapicavoli, pubblicato da Maggioli editore ad aprile 2021 – è presente sul sito fiscoetasse.com